L’istituto del Whistleblowing in sintesi

La normativa

il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (“decreto whistleblowing”) ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 (“direttiva whistleblowing”), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Whistleblowing policy

La CSP Group S.r.l ha adottato una PROCEDURA con indicazioni operative circa l’oggetto, il contenuto, i destinatari, le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del citato decreto whistleblowing.

Il canale interno di segnalazione

Le segnalazioni vanno trasmesse attraverso l’appropriato canale interno accessibile al seguente indirizzo: https://cspgroup.whistleblowing.qhub.it/.

La piattaforma informatica permette di effettuare segnalazioni in forma scritta oppure in forma orale, registrando un messaggio vocale che sarà criptato e morfizzato al fine di rendere la voce del segnalante non riconoscibile.
Il segnalante potrà richiedere al gestore del canale di segnalazione un incontro diretto, che sarà stabilito entro un termine ragionevole.
La piattaforma garantisce, grazie a strumenti di crittografia, la riservatezza sia dell’identità del segnalante, sia della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, sia della documentazione pertinente.

I dati sono salvati su server all’esterno della rete aziendale.

Altri canali di segnalazione:

Oltre al canale interno di segnalazione nell’ambito del contesto lavorativo (vedi sopra) è possibile presentare segnalazioni tramite:

• canale esterno (ANAC): https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

• divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

• denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

per la scelta del canale di segnalazione diverso dal canale interno di segnalazione e per le condizioni che ne consentono l’utilizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11

 

Trattamento dei dati personali

Si raccomanda di prendere visione della specifica informativa sul trattamento dei dati personali predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

domande frequenti

Che cos’è il WHISTLEBLOWING?

L’azione di denuncia compiuta dal whistleblower.

Chi è il WHISTLEBLOWER o “segnalante”?

Il significato letterale è “soffiatore di fischietto”, in italiano si può definire come “segnalante”: in generale il termine indica il soggetto che segnala illeciti, comportamenti o situazioni irregolari non

di interesse personale ma generale e di cui viene a conoscenza nell’ambito dell’ ambiente lavorativo a causa del suo ruolo (per es. dipendente o consulente aziendale).

Nel concreto, possono effettuare una segnalazione:

i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività a favore di CSP Group S.r.l; gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso CSP Group S.r.l.
Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le segnalazioni possono essere effettuate anche :

  • quando il rapporto giuridico con CSP Group S.r.l non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare?

In generale , le violazioni delle disposizioni normative nazionali (quali illeciti penali, civili, amministrativi o contabili), le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. 231/2001, delle procedure, del Codice Etico (se adottati dall’azienda), delle normative interne aziendali e/o in ogni caso le violazioni idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, dell’azienda:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (a titolo esemplificativo: le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione) ;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti (per esempio, le pratiche abusive che violano la tutela della libera concorrenza).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno segnalate le violazioni o le presunte violazioni, nazionali o del diritto comunitario relative a: illeciti contabili, tributari o falsificazione di documenti;

violazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, all’ambiente, alla tutela della privacy e dei dati personali, alla tutela dei consumatori, violazioni o inadempimenti tributari o fiscali;

corruzione; negligenze o condotte che possono causare casi di corruzione; violazioni di codici o politiche adottate dall’azienda, etc.

Come deve essere effettuata la segnalazione tramite il canale interno di segnalazione?

La segnalazione deve essere circostanziata e contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, per consentire al soggetto gestore di procedere alle dovute verifiche. La segnalazione non deve avere contenuto diffamatorio o calunnioso.

Elementi essenziali sono: i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti o le modalità con cui il segnalante desidera essere contattato; le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione, e comunque ogni altra informazione che possa essere utile al riscontro circa la fondatezza del fatto segnalato; l’indicazione di eventuali altre persone che possano riportare i fatti oggetto di segnalazione; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati; eventuali documenti o elementi che possano confermare la fondatezza dei fatti esposti.

La piattaforma informatica è messa a disposizione del segnalante all’indirizzo: https://cspgroup.whistleblowing.qhub.it/ agevola, tramite campi guidati, l’inserimento di tutti gli elementi utili per consentire al gestore della segnalazione di procedere alle verifiche ed agli accertamenti sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e riportare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso motivi ragionevoli di ritenere che le informazioni comunicate siano vere.
Segnalazioni dolose o fatte con colpa grave possono comportare l’applicazione delle relative sanzioni (per esempio, disciplinari) da parte della CSP Group S.r.l, fatte salve le responsabilità civili e penali che ne possono derivare. Le segnalazioni devono essere effettuate il più sollecitamente possibile rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da consentirne una tempestiva verifica.

Cosa non si può segnalare?

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro); le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico , e le cosiddette “voci di corridoio”.

Come segnalare?

La CSP Group S.r.l ha adottato i seguenti canali tramite i quali è possibile presentare una segnalazione:

  • Portale/Software, raggiungibile all’indirizzo: https://cspgroup.whistleblowing.qhub.it/
  • Registrazione vocale (su una messaggeria/casella vocale registrata) nel Portale/Software che sarà resa irriconoscibile)
  • Incontro diretto (su richiesta) con il gestore delle segnalazioni FAIV – FEDERAZIONE ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI, nella persona dell’Ing. Marco Zanchin presso la sede di Confartigianato Vicenza, Via E. Fermi 134, 36100 Vicenza, telefonando al numero 0444392300 in orario d’ufficio.

Le Istruzioni d’uso del Portale/Software nonché l’Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali sono visionabili collegandosi all’indirizzo sopra menzionato. il segnalante viene informato del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

Sono ammesse le segnalazioni anonime?

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante, sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nella presente procedura. In caso di segnalazione anonime non potranno essere attivate le tutele che la normativa dispone per il segnalante. In ogni caso, il segnalante anonimo, se successivamente identificato, potrà usufruire della tutela che la normativa assicura a fronte di eventuali ritorsioni o discriminazioni nei suoi confronti (vedi paragrafo successivo).

Il segnalante come viene tutelato?

In tutto il processo di segnalazione, la CSP Group S.r.l garantisce la riservatezza del segnalante, nel rispetto delle disposizioni legislative. La CSP Group S.r.l vieta (e sanziona) ogni forma di ritorsione o discriminazione (diretta o indiretta, attiva od omissiva, anche solo minacciata o tentata) nei confronti dei segnalante, in conseguenza della sua segnalazione. Questi comportamenti (ritorsivi o discriminatori) saranno oggetto di sanzione disciplinare. La CSP Group S.r.l garantisce la tutela anche dei terzi collegati al segnalante (parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, facilitatori) che operano in un contesto lavorativo collegato al CSP Group S.r.l. Per facilitatore s’intende chi assiste il segnalante nel processo di effettuazione della segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Tempi di conservazione dei dati

In nessun caso i dati della segnalazione e la documentazione relativa saranno conservati per un periodo di tempo superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

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